Certificazione Energetica degli Edifici - SV Studio Tecnico


Vai ai contenuti

DM 26-06-09 - Linee Guida Nazionali

Certificazione Energetica > Normativa Nazionale

Il 10 luglio 2009 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158/2009, il Decreto Ministeriale 26 Giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” il quale adempie a quanto previsto dall’art. 6 comma 9 e dall’art. 5 comma 1 del DLgs 192/2005 e smi , e mette fine al periodo di transitorio: dal 10 luglio 2009 visto che esistono le linee guida nazionali è obbligatorio redigere l’Attestato di Certificazione Energetica anche per gli atti di compravendita.

Il DM 26 Giugno 2009 è così strutturato:
• il testo articolato
• l’Allegato A “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, suddiviso in ulteriori allegati:
- Allegati 1 “Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria”
- Allegato 2 “Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio” (metodo semplificato)
- Allegato 3 “Tabella riepilogativa sull’utilizzo di metodologie di calcolo”
- Allegato 4 “Sistema di classificazione nazionale” esempio edificio residenziale - Allegato 5 “Attestato di Qualificazione Energetica” - Allegato 6 “Attestato di Certificazione Energetica Edifici residenziali”
- Allegato 7 “Attestato di Certificazione Energetica Edifici non residenziali”
• Allegato B nel quale sono riportate le “Norme Tecniche di riferimento” e che sostituisce (e aggiorna) l’Allegato M del DLgs 192/2005 e smi, in particolare prevede norme quadro di riferimento nazionale le UNITS 11300, e la UNI EN ISO 13790 per la caratterizzazione della prestazione energetica del sistema edificio e impianto, e norme di supporto per la caratterizzazione dell’involucro (incluso la 13786 sulle caratteristiche termiche dinamiche ed il calcolo della trasmittanza termica periodica)

CONTENUTI DEL DM 26 GIUGNO 2009
Il DM 26 Giugno 2009 attua quanto previsto dall’art. 6 comma 9 ed all’art. 5 comma 1 del DLgs 192/2005 e smi, e chiarisce cosa si intenda per “Singole unità immobiliari” (art. 2 comma 3) quali “insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari” alla quale è assimilata l’unità immobiliare per altre destinazioni d’uso.
L’art. 3 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” rimanda ai contenuti dell’Allegato e relativi sottoallegati da 1 al 7. Resta salvo quanto previsto dalla “Clausola di cedevolezza” art. 17 del DLgs 192/2005 per le Regioni e Provincie Autonome che hanno provveduto o provvederanno a recepire la Direttiva 2002/91/Ce con propri provvedimenti, in coerenza con quanto previsto all’art. 4. Gli elementi essenziali della Certificazione energetica degli edifici sono descritti all’art. 4, che devono essere comuni a tutti i provvedimenti regionali, e riguardano:
• i dati informativi che devono essere contenuti nell’Attestato di Certificazione Energetica, i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori di legge e le classi prestazionali o altri valori di riferimenti “che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica“ nonché i suggerimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio
• le norme tecniche che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento, si pensi a titolo d’esempio, alle procedure di calcolo regionali previste dalla Regione Lombardia e dalla Regione Liguria, che non rispondono alle UNITS 11300 ma sono con queste coerenti
• le metodologie di calcolo semplificate
• i requisiti tecnici professionali e la qualificazione e indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica (soggetti certificatori) per i quali si attendono i provvedimenti di cui all’art. 4 comma 1, lett. c)
• la validità temporale massima dell’attestato
• gli aggiornamenti dell’attestato. Il DM 26 giugno 2009 elaborato in coerenza con la Conferenza Stato- Regioni, soprattutto sotto il profilo tecnico, istituisce un Tavolo di confronto e coordinamento (art. 5) presso il Ministero degli affari regionali e delle autonomie locali, al quale partecipano: • le Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali
• il Ministero dello Sviluppo Economico
• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
• il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il supporto tecnico del CNR, del CT, dell’ENEA del CNCU, di ITACA e del Comitato Ecolabel, ovvero i principali soggetti che si occupano della materia, mancano le imprese e, soprattutto, gli Ordini e Collegi professionali.
Il Tavolo di confronto e coordinamento ha l’obiettivo di coordinamento e monitoraggio dell’applicazione della normativa, scambio di informazioni, formulazione di proposte per adeguamenti e provvedimenti migliorativi, la “valutazione dei costi di mercato e di accesso del servizio di certificazione energetica” , la “formulazione di proposte inerenti lo sviluppo di certificazioni e marchi volontari di qualità energeticoambientale”.
La validità temporale dell’Attestato di Certifcazione Energetica è confermato di dieci anni.
L’aggiornamento dell’Attestato di Certificazione Energetica (art. 6) si rende necessario nei seguenti casi
• se vengono effettuate le operazioni di controllo di efficienza energetica e adeguamento degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici come da art. 7 comma 1 DLgs 192/2005 e smi
• ad ogni intervento che modifichi il 25% della superficie esterna dell’immobile
• ad ogni intervento migliorativo del rendimento degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che preveda l’aumento di almeno il 5% dei rendimenti rispetto ai sistemi preesistenti
• ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o componenti che modifichi la prestazione energetica degli edifici. Gli Allegati 6 e 7 riportano il fac simile di attestato di Certificazione Energetica valido a livello nazionale.
Il DM 26 giugno 2009 all’art. 7 introduce alcune modifiche al DLgs 192/2005 e smi, in particolare elimina l’equivalenza 9 MJ = 1 kWh per la conversione di energia elettrica in energia primaria, rimandando a specifici provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas (AEEG).

L’ALLEGATO A
L’Allegato A costituisce il riferimento nazionale per la Certificazione energetica degli edifici, ed è strutturato come articolati e chiarisce (punto 2) che la certificazione energetica si riferisce a tutti gli edifici delle categorie di cui all’art. 3 del DPR 412/1993, “indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici”.
Quindi il Certificato Energetico va comunque redatto anche in caso di assenza di impianti, in questo caso lo stesso Decreto prevede anche modalità semplificate per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto (Allegato 1).

Il Decreto specifica che sono esclusi dalla certificazioni energetica le seguenti categorie:
• box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano
• depositi
• strutture stagionali a protezioni di impianti sportivi, escluso le porzioni eventualmente adibite ad uffici, purchè scorporabili. Nel caso di edifici con più destinazioni d’uso non scorporabili, ad esempio perché connesse allo stesso generatore di calore senza contabilizzazione o altri impedimenti tecnici, la valutazione e classificazione è fatta in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
La prestazione energetica degli edifici (punto 3 dell’Allegato A) è espressa con l’indice di prestazione energetica globale EPgl calcolato come: EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill dove
• EPi è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (da UNITS 11300 parte 1 e 2)
• EPacs è l’indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria (da UNITS 11300 parte 2)
• EPe è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (da UNITS 11300 parte 3, in corso di discussione pubblica)
• EPill è l’indice di prestazione energetica per la illuminazione artificiale, escluso le residenze Gli indici di cui sopra tengono conto dell’uso di fonti energetiche rinnovabili o assimilate e sono espressi in kWh/m2anno per gli edifici residenziali ed in kwh/m3anno per gli edifici non residenziali. Nella fase di avvio della prestazione energetica si considerano solo gli indici EPi + EPacs .
Con uno o più atti successivi si procederà ad estendere la certificazione a tutti i servizi energetici. Non è specificato un termine temporale.



METODOLOGIE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Il calcolo della prestazione energetica dell’edificio e dell’indice di prestazione energetica parziale e totale deve essere svolto secondo le norme UNITS 11300 parte 1 e parte 2, come specificato nel DPR 59/2009 art. 3 e nel Decreto Ministeriale 26 Giugno 2009 nell’Allegato A al punto 4.1, che definisce il “Metodologia di calcolo di progetto”.
Occorre distinguere tra “Metodologia di calcolo” e “Metodo di calcolo”, in quanto la prima si riferisce all’intero processo di valutazione dal reperimento dei dati di ingresso al calcolo all’output dei risultati, mentre la seconda si riferisce esclusivamente all’algoritmo di calcolo a partire dai dati di ingresso, algoritmo che può essere secondo standard nazionali o procedure semplificate. Per gli edifici esistenti il DM 26 Giugno 2009 (Allegato A punto 4 ed al punto 5.2) prevede la possibilità di utilizzare la Metodologia di calcolo da rilievo sull’edificio che può essere:
• 4.2.i) mediante procedure di rilievo anche strumentali secondo le norme nazionali (UNITS 11300) o dalla letteratura tecnico-scientifica, come per un edificio di nuova costruzione
• 4.2.ii) per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, intregrata da banche dati o abachi nazionali (tra i quali gli allegati A, B e c delle UNITS 11300 nati per questo scopo), regionali o locali
• 4.2.iii) sulla base dei principali dati cliamtici, tipologici, geometrici ed impiantistici.
Il metodo di calcolo a sua volta può essere di progetto, oppure da rilievo sull’edificio.
Nel primo caso i dati di ingresso ed il calcolo sono da eseguirsi secondo le normative UNITS 11300 (Allegato A punto 5.1), nel secondo caso l’Allegato A punto 5.2 prevede “Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio” (Allegato A punto 5.2), che possono essere:
• con metodologia di calcolo da rilievo di cui al punto 4.2.i,) per qualunque tipologia di edificio esistente
• con metodo di calcolo semplificato a partire dai dati di ingresso di cui al punto 4.2.ii) anche ricorrendo a metodi semplificati quali il DOCET, software semplificato predisposto da CNR ed ENEA, valido per edifici fino a 3000 m2 di superficie utile
• con metodo semplificato, sulla base dei dati di cui al punto 4.2.iii), secondo la procedura prevista nell’Allegato 2 dell’Allegato A del Decreto 26 giugno 2009, e secondo la UNITS 11300 parete 2 per quel che riguarda l’acqua calda sanitaria, valido per edifici fino a 1000 m2 di superficie utile.

La Metodologia di classificazione degli edificio (Classi energetiche e relativa scala di prestazione energetica) sono descritte nell’Allegato A del DM 26 Giugno 2009 al punto 7: “L’attestato di certificazione energetica degli edifici, con l’attribuzione di specifiche classi prestazionali, è strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento energetico, permette ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell’edificio di interesse e di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio costi/benefici”.
La Classificazione Energetica deve tenere conto:
1) la rappresentazione delle prestazioni, struttura delle classi e soglia di riferimento legislativo
2) la scelta delle Classi energetiche e della prestazione energetica globale, che deve essere riferito all’indice di prestazione energetica globale (EPgl)

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ESTIVI
Al fine di ridurre il surriscaldamento durante il periodo estivo, e date le caratteristiche climatiche italiane, e la crescente diffusione dei sistemi di ventilazione e condizionamento estivo anche con sistemi autonomi del tipo Split System, spesso causa di black out e/o crisi energetiche del sistema elettrico nazionale, il punto 6) dell’Allegato
A prevede la “Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno della climatizzazione estiva. Riferimenti nazionali”. A tale ragione sono introdotti, dal 1° luglio 2009, e devono essere riportati negli Attestati di Qualificazione Energetica e di Certificazione energetica
• gli indici di prestazione termica dell’edifico per il raffrescamento EPe,invol, previsto anche nel DPR 59/2009 quale limite dei requisiti minimi, l’indice si riferisce all’involucro e non all’energia primaria e si calcola con le UNITS 11300 parte 1 ed anche con il DOCET, in relazione alla Qualità prestazionale, i valori sono riportati nella tabella 3.1
• i parametri qualitativi: sfasamento (S) e attenuazione, (fa) sfasamento, inteso come ritardo temporale tra il massimo flusso termico entrante nell’ambiente interno ed il massimo della temperatura dell’ambiente sterno, attenuazione inteso come fattore di attenuazione o fattore di decremento quale rapporto tra la trasmittanza termica dinamica e la trasmittanza termica dinamica, in relazione alla Qualità prestazionale, i valori sono riportati nella tabella 3.2. Si fa notare che non vi è riferimento alla trasmittanza termica periodica introdotta all’art. 2 del DPR 59/2009. Negli Attestato di Qualificazione e Certificazione Energetica dovrà essere riportato il pertinente valore della Qualità prestazionale a seconda del metodo utilizzato.

CLASSI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E CLASSIFICAZIONE (NAZIONALE)
Vedi le tabelle nell'articolo in versione integrale

OSSERVAZIONI SU CRITERI NAZIONALI E REGIONALI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La determinazione di una univoca ripartizione delle Classi energetiche, non si è raggiunta in sede di conferenza unificata Stato-Regioni, il che comporta, come conseguenza, diverse scale di prestazione energetica a livello regionale, per quelle che hanno già adottato propri provvedimenti. Nota: Senza sposare un criterio piuttosto che un altro nell’ambito delle competenze delle Regioni e Provincie Autonome, si può considerare che la Certificazione Energetica in quanto legata agli edifici costruiti, è fortemente dipendente dal territorio, al pari del valore immobiliare degli immobili. Se è vero che la Certificazione Energetica ha come scopo quello comunicativo anche al fine di orientare il mercato immobiliare verso edifici ad alte prestazioni energetiche, è anche vero che il mercato immobiliare risente delle caratteristiche territoriali e del contesto. Non ha quindi senso comparare il valore al metro quadro di un edificio a Milano, a Palermo, od a Punta Marina di Ravenna, allo stesso modo, benché preferibile, non inficia il valore comunicativo comparare la prestazione energetica in contesti climatici così differenti. A questo si può aggiungere che da alcune simulazioni da parte dell’autore, tra le Classi Energetiche della Regione Emilia-Romagna, Lombardia e con il metodo nazionale, a parità di prestazione energetica di un edificio, si ha un salto di classe tra una regione e l’altro solo se già l’edificio si trova già in una situazione di borderline tra due Classi Energetiche. Ciò non toglie che sarebbe preferibile un metodo univoco. Riguardo alla Autodichiarazione del proprietario previsto dal punto 9, di certo questo consente di semplificare gli atti di compravendita e comunque garantire l’informazione all’acquirente; è come se si vendesse una macchina con il serbatoio bucato dichiarando che il serbatoio è bucato.

IN CONCLUSIONE
Si tratta di vedere se il mercato immobiliare sarà così maturo da chiedere comunque la certificazione energetica e premiare gli edifici con prestazioni migliori della G, almeno la Classe E e la Classe F. Dopo l’attuale “batosta” della crisi economica e immobiliare anche il settore immobiliare non può più permettersi di ‘campare di rendita’, i clienti sono più esigenti. Per inciso non tutto l’edificato esistente ricade in Classe G, a grandi linee gli edifici costruiti dopo l’entrata in vigore della Legge 10/1991 ricadono facilmente nella Classe E o Classe D, mentre quelli dopo il 1976 nelle Classi F o Classe E, a seconda delle superfici disperdente, soprattutto se si tratta di un singolo appartamento con pochi affacci. Insomma l’edificato esistente, non è così pessimo da classificarlo sempre nella peggiore classe energetica. Con l’approvazione e pubblicazione sulla GU 158/2009, del DM 26 Giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” termina il periodo transitorio in quanto sono emanati i criteri a livello nazionale validi anche per quelle regioni che non hanno ancora adottato propri provvedimenti Con l’approvazione e pubblicazione del DPR 59/2009 (DPR 59/2009) sono assolti gli obblighi di cui all’art. 4 comma 1 lett. a) e b) del DLgs 192/2005 e smi, in merito ai requisiti minimi degli edifici, e termina il periodo transitorio di cui all’articoli 11 e 12 ed agli allegati I e L del DLgs 192/2005 e smi. Allo stato attuale (luglio 2009) manca solo il provvedimento sui requisiti professionali e criteri di accreditamento degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 4 comma 1 lett. c) del DLgs 192/2005 e smi.


Homepage | Certificazione Energetica | Dove Siamo | Contatti | Servizi | Attività | Link Utili | Richieste Info | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu